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Sulla vicenda del Mercato coperto, l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha accertato che, “in merito al comportamento dell’Amministrazione in relazione allo sviluppo temporale delle sub-fasi del procedimento di project financing, come lo stesso sia stato difforme alle previsioni normative vigenti e pertanto vada censurato”. In particolare, l’Autorità per la vigilanza ha rilevato che “nel caso di specie, gli anni intercorsi dalla presentazione della proposta (2002), non sembrano invero giustificati dalla solo “complessità dell’intervento”, invocata come motivazione dall’Amministrazione” e che le integrazioni alla proposta di project financing fatta dalla Nova Oberdan non possono arrivare “a snaturare l’essenza della proposta stessa, fino a determinarne una sensibilmente difforme dall’originaria”. Con la conseguenza che, dice sempre l’Autorità citando la sentenza del TAR Puglia n.1117/2006, “sono ammissibili proposte di integrazione o suggerimenti dell’Amministrazione, con la limitazione che queste consistano in “correttivi” al progetto e non comportino né una modifica del piano economico-finanziario né un vero e proprio stravolgimento del progetto”. Nel caso del Mercato coperto, l’Autorità ha accertato che “la previsione di una grande struttura commerciale non era inizialmente prevista” e che “risulta pertanto impossibile confrontare le caratteristiche dell’intervento come desumibili dalla proposta della Nova Oberdan in assenza di parametri quantitativi che consentano una effettiva analisi della sostanziale rispondenza delle proposta ai bisogni dell’Amministrazione”. Da tutto ciò, l’Autorità ha concluso e rilevato “la carenza di una preventiva adeguata valutazione, da parte dell’Amministrazione, della fattibilità tecnico-economica dell’intervento con i contenuti di cui all’art.14, comma 2, della Legge n.109/94 e la presenza di una significativa variazione nella proposta della Nova Oberdan rispetto ai termini di riferimento posti a base del procedimento di project”. Detto in altri termini, l’Autorità ha detto che il progetto preliminare del project financing della Nova Oberdan è stato approvato e dichiarato di pubblico interesse dalla Giunta comunale il 2 marzo 2006 in violazione di norme di legge e, di conseguenza - aggiungendo quello che l’Autorità per la vigilanza non ha detto perché non ne ha la competenza - è illegittimo. Pertanto, consigliamo all’assessore Boccali che ha cantato vittoria in modo così precipitoso, di leggere attentamente la decisione dell’Autorità per la vigilanza e, visto che l’Autorità ha detto anche che dovranno essere completamente rifatte le perizie geologica ed archeologica, suggeriamo di azzerare tutto prima che la vicenda si complichi ulteriormente per l’Amministrazione, anche per i possibili risvolti penali che rischiano di subire tutti i consiglieri comunali ai quali l’intera vicenda era stata segnalata con apposita diffida notificata nel maggio scorso. In conclusione, ribadiamo che la decisione dell’Autorità di vigilanza è una prima importante vittoria ed un primo significativo stop al devastante progetto della Nova Oberdan. Condividi