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La pioggia di questi mesi ha raffreddato i timori di una privatizzazione dell'acqua pubblica umbra. In più è arrivata la doccia fredda - per coloro che vorrebbero privatizzare tutto a favore dei signori delle minerali - delle sentenze del Tar che hanno respinto al mittente la concessione regionale fortemente voluta dal presidente Maria Rita Lorenzetti - che ha rischiato di non avere la maggiorazza su questo atto - di un nuovo sfruttamente di un sito a Gualdo Tadino a favore dell'Idrea-Rocchetta spa. Un sito che se attivato avrebbe prosciugato il fiume Rio Fergia, il Topino e anche buona parte delle risorse destinate al centro storico di Perugia. La sentenza del Tar ha fatto gridare alla vittoria i comitati (in primis il Rio Fergia) e le persone perbene di questa regione sempre più in mano ai poteri forti, con la complicità della politica. Ma la partita non è finita. IL Comune di Gualdo Tadino insieme alla Regione sta studiando un ricorso al Consiglio di Stato. Non ci vogliono stare: sono disposti ad affogare sotto i colpi della magistratura e del popolo piuttosto che fare un torto alla Rocchetta-Idrea spa. Hanno detto (i loro rappresentanti) che comunque le sentenze hanno lasciato degli spiragli positivi. Bugie. La verità è che, finalmente con la sentenza in pugno, si possono dire delle cose certe: c'è del marcio sulle acque minerali. Perchè per 7 litri al secondo la politica non può così perderci la faccia o accanirsi. Per non annoiare il lettore (almeno subito) è necessario partire dalla sentenza, nella parte in cui riguarda il piano industriale dell'azienda Rocchetta che tanto era stato decantato dalla Giunta regionale e dal sindaco Scassellati. Il tar lo considera, senza ombra di dubbio, inferiore nettamente rispetto ai benefici che l'azienda privata avrebbe incamerato con la commercializzazione delle nuove linee di prodotti minerali. Gli interventi indicati - si evince nella sentenza del Tar di fine luglio - nel programma ammontano nominalmente, nel quinquennio, a 45 milioni di Euro. Tuttavia, occorre considerare che, di questi, 30 milioni di Euro sono destinati alla pubblicità; 2 milioni alla bretella ferroviaria che interessa esclusivamente allo stabilimento Rocchetta-Idrea; 9 milioni alla realizzazione di due nuove linee di imbottigliamento; 2,5 milioni ai lavori minerari (di cui soltanto 450.000 per interventi di tutela della qualità delle acque). Pertanto, l’impatto positivo per l’economia della regione deve essere assai ridimensionato, e comunque è inadeguato al valore della risorsa pubblica concessa.Anche la creazione di 40 posti di lavoro (tra cui 20 indiretti, compresi i trasportatori dei quali, alla luce del fatto che la nuova logistica trasferisce il trasporto dalla gomma al ferro, non si vede la necessità), comporta livelli occupazionali proporzionalmente assai più bassi di quelli assicurati nella regione dagli altri operatori del settore, e comunque appare inadeguata rispetto al valore della risorsa pubblica. E' importante per smontare le valutazione politiche della concessione regionale questo passaggio sul piano industriale perchè tutto viene giustificato, persino le molte lacune e rischi ambientali, da quei miseri 40 posti di lavoro, che poi 40 non sarebbero stati alla fine dei conti. L'investimento rocchetta era tutto proteso "pro domo sua". C'è un altro passaggio della sentenza che fa capire meglio questo collegamento errato: "Vi è incompetenza assoluta - si evince dalla sentenza - e violazione dei principi generali in materia di distinzione tra l’attività di indirizzo politico-amministrativo e quella di gestione. Infatti, la Giunta ha puntualmente individuato tutti i contenuti della concessione, esaurendo così ogni potestà decisionale del dirigente e facendo sì che nel procedimento diventassero prevalenti interessi (occupazionali, produttivi, all’infrastrutturazione del territorio comunale) estranei a quelli che potevano assumere rilevanza. 5.2. Il provvedimento si basa su elementi di fatto incompleti e fuorvianti e su indagini idrogeologiche e geologiche non sufficientemente approfondite, in violazione anche degli articoli 97 e 144, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e del punto 1.2. della direttiva di cui alla deliberazione della G.R. n. 6306 in data 25 novembre 1998, sulla priorità dell’approvvigionamento idropotabile della collettività. Tralascianto le risapute violazioni commesse alla tutela ambientale e persino alle leggi relative agli acquedotti, il Tar mette in evidenza altri aspetti inquietanti. C'era tanta fretta di chiudere la partita che la parte pubblica non ha neanche valutato l'impianto finanziario dell'Idrea. Come se la vicinanza con la Rocchetta fosse la grande vera garanzia economica, di rispetto degli impegni presi a favore della comunità. Falso. 7.6. Non è stata valutata l’idoneità tecnico-economica del richiedente, in violazione del principio contenuto nell’articolo 15, comma 1, del R.D. 1443/1927 e nell’articolo 10, comma 1, della l.r. 47/1987. L’idoneità è stata infatti affermata, nel provvedimento, alla luce della possibilità che Idrea si avvalga “dell’esperienza maturata e dei risultati raggiunti dalla Rocchetta S.p.a., appartenente allo stesso gruppo imprenditoriale”. E’ mancata però al riguardo ogni effettiva verifica. Risulta infatti che Idrea abbia un capitale sociale di poco più di 50.000 Euro e che Rocchetta ed Idrea siano controllate da una società di diritto spagnolo, ma non risulta che i rapporti tra le due società siano disciplinati da alcun regolamento contrattuale idoneo ad assicurare che l’avvalimento della prima da parte della seconda sia effettivo e duraturo. Cosicché, il collegamento presupposto dal provvedimento impugnato può venir meno per decisione esterna, senza che l’amministrazione, o le due società possano fare nulla per impedirlo. L'unica apertura fatta dal Tar è sulla valutazione tecnica dei dati, anche se con molti distingui: "Sono certamente legittime le posizioni di coloro i quali pretendono che, a fronte dell’utilizzazione commerciale dell’acqua minerale, sia escluso con certezza ogni rischio di pregiudizio o di inconvenienti per le altre utilizzazioni dell’acqua. Ma la legittimità di tali posizioni non può condurre a ritenere meno legittime posizioni diverse, improntate al contemperamento della tutela dei c.d. beni comuni con la loro valorizzazione economica. Infatti, anche volendo ritenere che l’acqua minerale in bottiglia costituisca un c.d. prodotto funzionale (che, cioè, non verrebbe acquistato diffusamente, senza il messaggio pubblicitario), e quindi dubitare che lo sfruttamento commerciale di essa, oltre ad avere una grande ricaduta economica per gli operatori, accresca anche la ricchezza del Paese e (tenuto conto della disponibilità e qualità media della risorsa idropotabile) migliori davvero il benessere e la qualità della vita dei consumatori, è certo che la normativa, nazionale e regionale, considera tuttora tale attività come di pubblico interesse. In conclusione sul punto, la valutazione tecnico scientifica sottesa ai provvedimenti impugnati non può ritenersi viziata. Nonostante tutti questi passaggi il ricorso della Giunta comunale gualdese e regionale andrà in porto. Tutto questo per 7 litri al secondo che sono in grado di distruggere un fiume (il Fergia) ma sono certamente influenti a fini di una corretta gestione del consenso popolare. Eppure c'è chi è disposto a giocarsene una fetta. Perchè? Condividi