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GUBBIO - L’assessore Maria Cristina Ercoli interviene con una nota in merito all’applicazione dell’ICI su aree edificabili: “Qualche mese fa l’amministrazione è stata redarguita sulla stampa locale di mancato introito ICI per le aree edificabili nel Comune di Gubbio. Qualche giorno fa un tributarista eugubino, sull’emittente locale, ha espresso l’opinione secondo cui il Comune non potrebbe pretendere l’ICI pregressa, a decorrere dal 2005, sulle aree fabbricabili, adducendo l’argomentazione che le lettere informative sarebbero state inviate in ritardo e che in base allo statuto del contribuente la stessa non sarebbe dovuta”. “Le affermazioni sopra riportate ed altre, di analogo contenuto, hanno concorso ad ingenerare l’idea che l’amministrazione stesse facendo una operazione semplicemente per fini di cassa e che i competenti uffici comunali non abbiano operato correttamente. Si rende necessario, pertanto, fare chiarezza sulla normativa che disciplina l’ICI sulle aree edificabili perché non vengano ingenerati falsi convincimenti nei contribuenti e gli stessi non si trovino poi in futuro a dover pagare sanzioni derivanti dalle scelte che oggi fanno”. “Il Comune, lungi dal voler operare in eccesso di norma, ma solo in adempimento all’obbligo sancito dalla Legge Finanziaria per il 2003 (Legge n. 289/2002 all’art. 31, comma 20), avendo attribuito con il nuovo Piano Regolatore ad alcuni terreni la natura di area fabbricabile, ne ha dato comunicazione ai proprietari, a mezzo del servizio postale, con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza. Le lettere in questione comunque non sono lo strumento costitutivo del debito tributario, avendo le stesse solo un valore di informazione in quanto l’ICI è un’imposta spontanea, salvo successivo accertamento da parte degli Uffici Tributari del Comune nei successivi cinque anni”. “In altre parole il Comune nell’informativa ha reso edotti i proprietari sull’iter di approvazione del Piano Regolatore che ha trasformato i terreni da agricoli in edificabili ed ha ricordato i principali obblighi tributari. Il debito d’imposta ICI afferente le nuove aree edificabili si è costituito a partire dal 20 gennaio 2005, data in cui il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Regolatore Generale. Giova ricordare che circa l’obbligatorietà dell’ICI, vi è stata una interpretazione autentica della norma che ha chiarito che l’obbligo ICI su aree edificabili scatta dall’adozione del Piano Regolatore Generale da parte del Consiglio Comunale e non dall’approvazione del Piano Regolatore Operativo, come invece si vorrebbe intendere”. “In altri Comuni, dove i cittadini interessati dal Piano Regolatore si opponevano agli avvisi di accertamento ritenendo la richiesta del Comune incostituzionale, e per ciò si erano rivolti alla Corte Costituzionale, hanno avuto un provvedimento in senso contrario. Nel mese di febbraio 2008 la tormentata questione è stata risolta dalla Corte Costituzionale che stabilisce con ordinanza n. 41 che la potenzialità edificatoria di un’area, anche se prevista da strumenti urbanistici in itinere o ancora inattuati, costituisce un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore del terreno, che da agricolo è diventato potenzialmente edificabile”. “In merito alla mancata indicazione del valore delle aree edificabili da parte dell’Amministrazione, si chiarisce che si è ritenuto opportuno non imporre alcun prezzo e lasciare ai proprietari la valutazione riservandosi di fare in futuro i dovuti accertamenti. Ai cittadini che hanno avuto la fortuna nel vedersi trasformare i propri terreni da agricoli ad edificabili chiedo se nulla è dovuto alla collettività eugubina”. “Con riferimento alla questione dell’area di pertinenza, circa la non assoggettabilità ad imposta la Corte di Cassazione ha specificato che il contribuente che sostiene la non assoggettabilità all’ICI di un terreno per la presenza di un vincolo pertinenziale con un edificio contiguo che su di esso insiste, ha l’onere di indicare e provare specificamente la sussistenza dei requisiti e quindi tale terreno deve essere iscritto al catasto fabbricati insieme all’edificio (art. 817, comma 1, del Codice Civile). In mancanza della suddetta prova, sono da ritenere legittime le lettere inviate che si basano su quanto ad oggi risulta al catasto terreni”. “I contribuenti che hanno ricevuto la lettera relativamente alle pertinenze, recandosi presso l’ufficio di Piazza San Pietro, sono stati messi in condizione di dichiarare la natura pertinenziale dei terreni adiacenti i fabbricati, evitando in tal modo l’emissione di futuri atti di accertamento ICI”. normativa che disciplina l’ICI sulle aree edificabili perché non vengano ingenerati falsi convincimenti nei contribuenti e gli stessi non si trovino poi in futuro a dover pagare sanzioni derivanti dalle scelte che oggi fanno”. “Il Comune, lungi dal voler operare in eccesso di norma, ma solo in adempimento all’obbligo sancito dalla Legge Finanziaria per il 2003 (Legge n. 289/2002 all’art. 31, comma 20), avendo attribuito con il nuovo Piano Regolatore ad alcuni terreni la natura di area fabbricabile, ne ha dato comunicazione ai proprietari, a mezzo del servizio postale, con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza. Le lettere in questione comunque non sono lo strumento costitutivo del debito tributario, avendo le stesse solo un valore di informazione in quanto l’ICI è un’imposta spontanea, salvo successivo accertamento da parte degli Uffici Tributari del Comune nei successivi cinque anni”. “In altre parole il Comune nell’informativa ha reso edotti i proprietari sull’iter di approvazione del Piano Regolatore che ha trasformato i terreni da agricoli in edificabili ed ha ricordato i principali obblighi tributari. Il debito d’imposta ICI afferente le nuove aree edificabili si è costituito a partire dal 20 gennaio 2005, data in cui il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Regolatore Generale. Giova ricordare che circa l’obbligatorietà dell’ICI, vi è stata una interpretazione autentica della norma che ha chiarito che l’obbligo ICI su aree edificabili scatta dall’adozione del Piano Regolatore Generale da parte del Consiglio Comunale e non dall’approvazione del Piano Regolatore Operativo, come invece si vorrebbe intendere”. “In altri Comuni, dove i cittadini interessati dal Piano Regolatore si opponevano agli avvisi di accertamento ritenendo la richiesta del Comune incostituzionale, e per ciò si erano rivolti alla Corte Costituzionale, hanno avuto un provvedimento in senso contrario. Nel mese di febbraio 2008 la tormentata questione è stata risolta dalla Corte Costituzionale che stabilisce con ordinanza n. 41 che la potenzialità edificatoria di un’area, anche se prevista da strumenti urbanistici in itinere o ancora inattuati, costituisce un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore del terreno, che da agricolo è diventato potenzialmente edificabile”. “In merito alla mancata indicazione del valore delle aree edificabili da parte dell’Amministrazione, si chiarisce che si è ritenuto opportuno non imporre alcun prezzo e lasciare ai proprietari la valutazione riservandosi di fare in futuro i dovuti accertamenti. Ai cittadini che hanno avuto la fortuna nel vedersi trasformare i propri terreni da agricoli ad edificabili chiedo se nulla è dovuto alla collettività eugubina”. “Con riferimento alla questione dell’area di pertinenza, circa la non assoggettabilità ad imposta la Corte di Cassazione ha specificato che il contribuente che sostiene la non assoggettabilità all’ICI di un terreno per la presenza di un vincolo pertinenziale con un edificio contiguo che su di esso insiste, ha l’onere di indicare e provare specificamente la sussistenza dei requisiti e quindi tale terreno deve essere iscritto al catasto fabbricati insieme all’edificio (art. 817, comma 1, del Codice Civile). In mancanza della suddetta prova, sono da ritenere legittime le lettere inviate che si basano su quanto ad oggi risulta al catasto terreni”. “I contribuenti che hanno ricevuto la lettera relativamente alle pertinenze, recandosi presso l’ufficio di Piazza San Pietro, sono stati messi in condizione di dichiarare la natura pertinenziale dei terreni adiacenti i fabbricati, evitando in tal modo l’emissione di futuri atti di accertamento ICI”. Condividi