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PERUGIA - L’iscrizione all’elenco provinciale delle associazioni nazionali senza scopo di lucro che svolgono attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni per i propri associati, l’organizzazione di campeggi fissi da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro e l’accertamento dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio sono l’oggetto delle tre linee guida approvate dalla Giunta regionale dell’Umbria in applicazione della legge regionale sul turismo (n. 18 del 2006). Con il primo dei tre atti sono stati determinati i criteri per l’iscrizione delle associazioni nazionali senza scopo di lucro all’elenco provinciale, passaggio obbligato – secondo la legge regionale – per poter organizzare viaggi e soggiorni per i propri aderenti. Tra i requisiti richiesti alle associazioni (con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali) un numero di associati a livello nazionale non inferiore a diecimila, una presenza organizzata in almeno due regioni, la continuità operativa dell’associazione da almeno tre anni, l’assenza di qualsiasi fine di lucro negli scopi sociali e statutari e la totale indipendenza da soggetti che svolgono attività imprenditoriale. L’iscrizione all’elenco provinciale va rinnovata annualmente. E’ inoltre necessaria la stipula di una polizza assicurativa per gli obblighi assunti verso gli associati, in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni, per un massimale minimo di due milioni di euro. Il secondo atto di indirizzo fa riferimento (articolo 42 della legge regionale) alla possibilità dei Comuni di autorizzare enti o associazioni senza scopo di lucro ad organizzare campeggi fissi. Si tratta di strutture ricettive non aperte al pubblico, il cui accesso è riservato esclusivamente ai soggetti destinatari delle attività educative e sociali promosse dagli enti e dalle associazioni senza scopo di lucro in attuazione dei fini statutari. In base all’atto approvato, i Comuni possono concedere l’autorizzazione solo se i campeggi vengono realizzati nelle aree definite dagli strumenti urbanistici comunali vigenti. Questa tipologia di campeggi non è soggetta a classificazione ma deve possedere, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, tutti i requisiti previsti per i campeggi ad una stella ed essere conforme alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica ed edilizia. L’ente o l’associazione richiedente deve designare, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, un soggetto gestore, nonché stipulare un’assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti degli ospiti, da rinnovare annualmente, in relazione alla capacità ricettiva autorizzata. Il titolare o il gestore sono inoltre tenuti a denunciare, attraverso l’apposito modello “Istat”, l’arrivo e la presenza di ciascun ospite. Per quanto riguarda le linee di indirizzo per l’accertamento dei requisiti e delle attitudini professionali richieste al direttore tecnico d’agenzia di viaggio, la Giunta regionale ha disciplinato la materia relativamente ai cittadini italiani e a quelli provenienti da altri stati membri della UE che intendono esercitare stabilmente la propria attività in Umbria. Per i primi infatti – si legge nell’atto - è immediatamente applicabile il disposto dell’articolo 73 della legge regionale sul turismo, mentre per i secondi occorre fare riferimento ai disposizioni nazionale (DD.Lgs. 392/1991 e 206/2007). Per entrambi i requisiti individuati tengono conto sia dei periodi di lavoro svolto che della formazione professionale conseguita, in relazione alle diverse qualifiche (titolare, dirigente, dipendente, lavoratore autonomo etc). I tre provvedimenti verranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Condividi