fabiani.jpg
PERUGIA - Nella nota integrativa all’atto di Appello presentata dagli avvocati Trupiano e Parente, difensori di Michele Fabiani, oltre a fornire verbali e perizie, che smonterebbero completamente le accuse a carico di Fabiani e Di Nucci circa la responsabilità della spedizione di una lettera contenente due proiettili alla Presidente della Regione Maria Rita Lorenzetti, si dimostrerebbe anche l’errata applicazione del 270 bis, contestato ai cinque spoletini. Secondo gli avvocati, infatti, non esisterebbero nemmeno i presupposti per l’applicazione di tale norma visto che sarebbero assenti nei capi di accusa anche gli indizi che comprovano “la finalità di terrorismo e di eversione dell’ordinamento costituzionale dello Stato italiano”. Primo fra tutti quello relativo all’esistenza di una associazione a scopo terroristico tra i cinque spoletini : “Si è eccepito come alcuni degli odierni indagati nemmeno si conoscessero tra loro fino al momento dell’arresto e come tra loro non esistesse alcun reale proposito “associativo” o “gruppo di affinità” che sia” sostengono gli avvocati.. Un altro presupposto che verrebbe a mancare, quindi, sarebbe quello dell’attività organizzata. Cioè una struttura “che realizzi una entità formalmente distinta dai singoli partecipanti e che sia in concreto idonea a perseguire uno specifico programma di azioni violente al fine di sovvertire l’ordinamento costituzionale”. Nessun vincolo tra i cinque, né un embroniale statuto o una qualsiasi forma di organizzazione, nessun presenza di armi; nessun programma concreto di atti di violenza o una specifica finalità eversiva. Seppur l’art. 270 bis c.p. sia classificato in giurisprudenza nella categoria dei delitti di pericolo presunto, o a consumazione anticipata, caratterizzati dall’anticipazione della soglia di punibilità, affermano gli avvocati, occorre che venga riscontrato un grado di effettività. Per poter individuare l’esistenza di un’associazione, cioè, non è sufficiente che “Tizio ha avuto rapporti con Caio; Caio ha avuto rapporti con Sempronio; devono quindi esservi stati rapporti, e quanto meno comunanza d’intenti, anche tra Tizio e Sempronio”. Anche per perseguire il reato di pericolo presunto, dunque, “l’esistenza di rapporti sia la comunanza d’intenti devono essere ogni volta provate sulla base di elementi specifici.” Altrimenti si rischia di accusare sulla base di ipotesi non supportate da gravi indizi, requisito minimo per l’applicazione di custodia cautelare in carcere. “Ai fini dell’adozione di una misura cautelare per il delitto di cui all’art. 270 bis c.p., da considerarsi reato di pericolo presunto, non è sufficiente l’adesione a un’astratta ideologia, ma occorre la predisposizione di un concreto progetto di azioni eversive, ancorché non realizzate, sorretto da una struttura organizzata, con un programma comune tra i partecipanti.” In altre parole non basterebbe professarsi anarchici per aver commesso reato ai fini del 270 bis. Condividi