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PERUGIA - Sono oltre 7.000 le lettere inviate dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti umbri per spiegare ai potenziali beneficiari del nuovo regime fiscale per piccoli imprenditori e professionisti le caratteristiche del nuovo sistema di tassazione semplificato. Il regime “per i contribuenti minimi” prevede, per chi ha ricavi o compensi non superiori a 30mila euro, un’imposta sostitutiva con aliquota al 20% al posto di Irpef, relative addizionali, Irap e Iva. Attraverso l’invio di lettere e depliant, 507.370 comunicazioni in tutta Italia che raggiungeranno gli interessati entro la fine del mese di febbraio, l’Agenzia intende fornire ai contribuenti le prime indicazioni essenziali, informando inoltre sugli ulteriori servizi messi a disposizione. Infatti, oltre a garantire la massima informazione a chi si reca presso gli uffici (è possibile prenotare l’appuntamento per evitare attese agli sportelli), l’Agenzia ha attivato un servizio di posta elettronica accessibile tramite il sito – www.agenziaentrate.gov.it – che consentirà ai contribuenti di ricevere chiarimenti e aggiornamenti. Inoltre, sempre sul sito dell’Agenzia, è disponibile un test che permette di verificare l’effettivo possesso dei requisiti richiesti per poter beneficiare del regime semplificato. La nuova normativa elimina i regimi semplificati preesistenti. In particolare scompaiono il regime dei contribuenti minimi in franchigia, il regime delle attività marginali, e il regime super semplificato. Chi sono i "contribuenti minimi"? Imprese individuali e professionisti singoli che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro; non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto); non hanno effettuato cessioni all'esportazione; non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro. Nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro (i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esprimono un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi. Iniziano l'attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2). Il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno. Ad esempio: per una nuova attività che inizia il 1 settembre 2008 il limite è di 10.000 (4/12 di 30.000). Attenzione: Possono scegliere il nuovo regime già dal 2008 anche i contribuenti "minimi in franchigia" che avevano optato per il regime ordinario. Chi non è un "contribuente minimo"! Non possono essere considerati contribuenti minimi le imprese individuali e i professionisti singoli che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 30.000 euro; hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto); hanno effettuato cessioni all'esportazione; hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro. Le imprese individuali e i professionisti singoli che nel triennio precedente hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro (i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esprimono un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi). Inoltre non possono essere contribuenti minimi coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva; i non residenti; chi in via esclusiva o prevalente effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi; chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale. Condividi