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di Nicola Bossi La prima puntata sul Dossier Sicurezza di Umbrialeft è incentrata sul fondo di emergenza per le famiglie delle vittime sul lavoro. Un fondo che sta muovendo proprio in queste ore i primi passi in Commissione consiliare e che soprattutto ha finalmente una struttura e un'organizzazione che da febbraio sarà in grado di elargire fondi alla famiglie. Il fondo prevede un budget di 100mila euro, denari che si basano su una previsione di 26 morti all'anno - è questa la media dal 2000 ad oggi in Umbria -. Certo il budget è veramente risicato meno di 5mila euro a testa, ma questo è solo una tantum di solidarietà che potendo liquidare in velocità va un attimo ad allievare le famiglie dalle spese post-tragedia. Un altro punto estremamente qualificante riguarda la gestione del fondo e a chi aspetta di diritto. Ecco alcuni articoli più qualificanti della proposta di Istituzione del fondo di emergenza. Partendo da quest'ultimo dato:l'assegno andrà alla moglie o alla convivente, e in caso di assenza di queste figure allora andrà direttamente ai figli oppure ai parenti diretti. La Gestione del Fondo sarà affidata ad un coordinamento che sarà formato da figure istituzionali, politiche, sindacali e del mondo delle impresa. Sempre per le famiglie che hanno subito una perdita sul lavoro la Regione umbria già finanzia un fondo nazionale con 2,5milioni di euro che sono ripartiti in trea anni. Non essendoci vincoli le vittime possono attingere al fondo straordinario e a quello nazionale. L'articolo 1 della propo~t~ prevede l'istitu.zione del Fondo regionale di emergenza per ~.~1. famiglie delle vittime di mCldentl mortali del lavoro per far fronte all'emergen,.za ."".~~'èe-"r.~:,S,';,.«~,..)~~ l ",,/ . - REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI famiglie di lavoratori vittime di incidenti mortali del lavoro e finalizzato ad essere utilizzato per l'erogazione di un contributo (cfr. articolo 1). Con il suddetto Fondo possono essere promosse, anche in collaborazione con altri Soggetti istituzionali e organismi che operano nell'ambito della sicurezza sul lavoro, campagne di informazione e progetti di sensibilizzazione sul diritto delle lavoratrici e dei lavoratori alla sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di assicurare una più efficace azione volta alla soluzione del problema della sicurezza nei luoghi di lavoro (cfr. articolo 1, comma 3). A tale scopo si riconosce tuttavia, un fine aggiuntivo rispetto alla prioritaria esigenza di erogazione del contributo di solidarietà, Perciò è previsto un limite quantitativo delle risorse da destinare (10%) al sostegno di campagne di informazione e progetti di sensibilizzazione per non rendere simbolica la finalità principale cui la presente proposta di legge tende (cfr. articolo 5 comma 2). Inoltre, considerato che la fase di prima applicazione della normativa è da considerarsi sperimentale, le risorse del Fondo nel primo anno di gestione sono destinate solo alla erogazione del contributo di solidarietà (cfr. articolo 7). L'articolo 2 definisce i soggetti beneficiari del contributo individuandoli, in primo luogo nel coniuge superstite o, in mancanza, nei figli, o in mancanza di questi, negli ascendenti, o in mancanza di questi ultimi, nei fratelli e nelle sorelle, e in secondo luogo, in mancanza di detti soggetti al convivente anagrafico. L'articolo 3 prevede la costituzione di Comitato regionale per Condividi